V. 2 N. 1 (2022)
Le tradizioni giuridiche

Le finzioni nella giurisprudenza romana

Massimo Brutti
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Roma Sapienza

Pubblicato 10-01-2023

Parole chiave

  • Finzioni, presunzioni, similitudini, immagini di casi controversi, mascheramento

Come citare

Brutti, M. (2023). Le finzioni nella giurisprudenza romana. Specula Iuris, 2(1). https://doi.org/10.30682/specula0201d

Abstract

La finzione è un procedimento logico con il quale la rappresentazione di un fatto viene alterata o falsificata. Nel discorso giuridico, l’immagine alterata o falsificata del fatto serve a giustificare la scelta di una qualificazione giuridica e di una regolamentazione, che altrimenti non potrebbero applicarsi. Nel diritto romano la finzione è spesso usata sia nelle norme (come le leges, i senatus consulta, gli edicta, le constitutiones principum), sia nella giurisprudenza. I giuristi interpretano le norme, ma costruiscono anche finzioni autonome da introdurre nei casi controversi. Esse si differenziano dai procedimenti induttivi posti a base delle presunzioni e delle
similitudini. Lo schema della finzione ricorre anche nelle trattazioni retoriche. Tra impieghi giuridici e retorici vi è una convergenza, un modo simile di intervenire sui fatti. Il fine è nel discorso retorico la persuasione, in quello giuridico la definizione di una disciplina oggettiva dei casi. Questa disciplina è solitamente portatrice di innovazioni. Il saggio le esamina, soffermandosi sul contributo dei singoli giuristi.